Atto Costitutivo del Regno Federativo dell’Uno
(Bozza)
Per l’Equità Cooperativa e Produttiva e la Condivisione Equa del Benessere Collettivo
Preambolo
In base ai Principi dell’Equità Produttiva e della Condivisione Equa del Benessere Collettivo,
riconoscendo che le risorse, le conoscenze e le capacità produttive costituiscono patrimonio comune della collettività,
considerata la necessità di ristabilire equilibrio tra interessi individuali e bene collettivo,
si istituisce il Regno dell’Uno Federativo quale ordine simbolico, etico e coordinativo, fondato sull’unità dei principi e sulla cooperazione tra le parti.
Articolo 1 – Istituzione
È costituito il Regno Federativo dell’Uno, inteso non come entità statale sovrana, ma come ordine fondativo di principi universali, volto a orientare l’organizzazione cooperativa, condivisiva delle comunità – Stati associati.
Articolo 2 – Natura del Regno
- Il Regno dell’Uno ha natura simbolica e principiale, non esercita potere esecutivo diretto né autorità coercitiva.
- Il Regno rappresenta l’Unità dei Principi, l’Equità, la Cooperazione e il Bene Collettivo come fondamenti dell’ordine sociale ed economico.
- Il Regno funge da riferimento etico e garante dell’aderenza ai principi fondativi.
Articolo 3 – Natura della Federazione
- La Federazione dell’Uno costituisce l’organo operativo, cooperativo ed esecutivo del Regno.
- Essa coordina comunità, Stati, enti e soggetti aderenti, nel rispetto della loro autonomia culturale, organizzativa e tradizionale.
- La Federazione attua i principi del Regno mediante strumenti cooperativi, condivisivi e non competitivi.
Articolo 4 – Principi Fondanti
Il Regno dell’Uno Federativo si fonda sui seguenti principi:
- Equità produttiva: la produzione dei beni è orientata al soddisfacimento dei bisogni collettivi.
- Condivisione equa del benessere collettivo: i frutti della produzione e delle risorse sono destinati all’intera collettività.
- Cooperazione: superamento della competizione predatoria a favore della collaborazione.
- Unità nella diversità: le parti restano distinte ma armonizzate in un ordine comune.
Articolo 5 – Risorse e Beni
- Le risorse naturali, minerarie, energetiche, tecnologiche e conoscitive sono riconosciute come beni collettivi.
- È esclusa la loro appropriazione a fini di profitto privato esclusivo.
- La gestione delle risorse è affidata a strutture cooperative coordinate dalla Federazione, sotto la supervisione del Garante.
Articolo 6 – Tecnologia e Conoscenza
- La brevettazione a fini privati esclusivi è incompatibile con i principi del Regno.
- Ogni invenzione o tecnologia deve essere orientata al beneficio collettivo, all’emancipazione produttiva, sociale e al benessere condiviso.
- La conoscenza è riconosciuta come bene comune.
Articolo 7 – Lo Stato Cooperativo e Condivisivo
- Gli Stati aderenti sono riconosciuti come Stati cooperativi e condivisivi.
- Essi orientano la propria organizzazione economica verso la condivisione delle risorse e la produzione Equa cooperativa dei beni.
- Lo Stato non è fine a sé stesso, ma strumento della collettività.
Articolo 8 – Il Garante del Regno dell’Uno
- Il Garante del Regno dell’Uno rappresenta simbolicamente l’Unità dei Principi.
- Il Garante non esercita potere esecutivo né coercitivo.
- Egli custodisce, interpreta e chiarisce i principi fondativi, fungendo da riferimento etico e garante dell’equilibrio tra Regno e Federazione.
Articolo 9 – Valuta di Transizione
- È prevista l’adozione di una valuta di scambio transitoria, finalizzata al superamento progressivo del denaro tradizionale.
- Tale valuta ha lo scopo di:
- Facilitare la redistribuzione equa dei beni.
- Sostenere la produzione cooperativa.
- Generare un paradigma Sociale dove tutto è condiviso
- Accompagnare la transizione verso una società condivisiva.
- L’obiettivo finale è una società in cui lo scambio monetario divenga obsoleto per effetto della condivisione integrale dei beni prodotti in modo Equo e condivisivo.
Articolo 10 – Valore Giuridico e Funzione Ordinativa
- Il presente Atto Costitutivo può essere assunto come atto di riferimento, ordinanza o base interpretativa da giudici, istituzioni e governi che intendano ristabilire equità e ordine sociale.
- I giudici possono utilizzarlo per ripristinare l’ordine e l’equità degli Stati, richiamando i principi del Regno e della Federazione.
Articolo 11 – Sede e Riconoscimento della Federazione
- La Federazione dell’Uno nasce come federazione simbolica e principiale, senza personalità giuridica statale e senza sede territoriale vincolata.
- Essa può operare in qualsiasi Stato, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, come organismo cooperativo e condivisivo, senza esercizio di sovranità né interferenza con l’ordinamento dello Stato ospitante.
- Nel momento in cui uno Stato riconosca formalmente la Federazione, essa acquisisce:
- personalità giuridica secondo le modalità previste dall’ordinamento dello Stato riconoscente;
- una sede giuridica nel territorio di quello Stato;
- la possibilità di operare come ente federativo cooperativo riconosciuto, nel rispetto dei principi del Regno.
- Il riconoscimento da parte di uno Stato non implica esclusività territoriale, né subordinazione del Regno o della Federazione a interessi nazionali particolari.
- La Federazione può stabilire più sedi giuridiche in Stati diversi, qualora sia riconosciuta da più ordinamenti, mantenendo unità di principi e pluralità di forme operative.
Articolo 12 – Principio di Armonia e Responsabilità
- Ogni risorsa, tecnologia e bene appartiene all’Uno e deve servire l’insieme.
- La collettività ha diritto a un ordine fondato su equilibrio, cooperazione e condivisione, e dovere di custodirlo.
Articolo 13 – Entrata in Vigore
- Il presente Atto Costitutivo entra in vigore immediatamente e costituisce la base programmatica e operativa per la federazione simbolica, per l’adozione come ordinanza giudiziaria e per l’eventuale riconoscimento giuridico da parte di uno Stato.
Clausola Finale
Il Regno dell’Uno Federativo non si impone:
- si propone come ordine di equilibrio,
- non governa: orienta,
- non domina: unisce.
